Omesso mantenimento dei figli: lo stato di disoccupazione dell’obbligato non esclude sempre il reato previsto dall’art. 570 cp.

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OMESSO MANTENIMENTO DEI FIGLI: QUANDO LO STATO DI DISOCCUPAZIONE ESCLUDE IL REATO.

 

Il reato di <<violazione degli obblighi di assistenza familiare>> previsto dall’art. 570 del codice penale.

L’art. 570 del codice penale prevede tre distinte ipotesi di reato.

La prima di queste consiste nel fatto di <<chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge>>.

La seconda consiste nel fatto di chiunque <<malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge>>.

La terza consiste nel fatto di chi <<fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa>>.

Per quanto riguarda la prima ipotesi, dal punto di vista dell’elemento oggettivo del reato in questione, l’abbandono del domicilio è rilevante solamente quando si concreti in un persistente ed ingiustificato rifiuto di coabitazione.

E’ stato poi precisato che l’abbandono del domicilio non integra da solo il reato, dovendo ad esso sommarsi la sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge.

Così, per esempio, si deve escludere il reato nel caso di momentaneo allontanamento di uno dei coniugi per motivi di lavoro, oppure per il comportamento immorale dell’altro coniuge.

Sempre in relazione alla prima ipotesi, occorre precisare il concetto di condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie.

Al riguardo, potrebbero secondo la giurisprudenza rientrarvi per esempio i casi di incesto o le ipotesi di infedeltà del coniuge.

Per quanto riguarda la seconda ipotesi, come detto, il fatto consiste nel malversare o dilapidare i beni del figlio minore o del coniuge.

Malversare significa appropriarsi o distrarre a proprio favore beni mobili o immobili.

Dilapidare significa invece sperperare, dissipare, anche in parte, il patrimonio amministrato.

Per quanto concerne la terza ipotesi, come detto sopra, è punito chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore o inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato per sua colpa.

I mezzi di sussistenza sono quei mezzi indispensabili a soddisfare delle necessità essenziali per la vita, come il vitto, il vestiario, l’abitazione.

Dal punto di vista dell’elemento soggettivo del reato, è prevista una punibilità a titolo di dolo generico.

Ciò vuol dire che l’agente sarà punibile solo laddove abbia agito con coscienza e volontà di sottrarsi agli obblighi di assistenza familiare.

Con particolare riferimento alla terza ipotesi di reato sopra delineata, l’agente è punibile se consapevole dello stato di bisogno in cui viene a trovarsi il soggetto passivo.

 

La recente pronuncia della Corte di Cassazione sull’omesso mantenimento durante lo stato di disoccupazione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1143 del 10 gennaio 2024 (Quinta Sezione Penale) è tornata ad occuparsi del reato di cui all’articolo 570 del codice penale.

In particolare è intervenuta in tema di mancata corresponsione del mantenimento dei figli in caso l’obbligato versi in uno stato di disoccupazione.

Secondo la Cassazione non esclude il reato di <<violazione degli obblighi di assistenza familiare>> il formale stato di disoccupazione addotto dall’imputato.

Gli ermellini si sono così espressi richiamando il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua <<in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato di disoccupazione dell’obbligato>>.

Dunque, dimostrare una condizione economica “non buona”, non è sufficiente ai fini della non punibilità dell’omissione.

La decisione della Cassazione non sorprende anche perché è coerente con il suo rigido orientamento già formato sull’argomento.

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