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	<title>disoccupazione reato non mantenere figlio Archivi - Studio Legale - Avvocato Domenico Di Bari</title>
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	<description>Studio Legale, Avvocato penalista Emilia Romagna</description>
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	<title>disoccupazione reato non mantenere figlio Archivi - Studio Legale - Avvocato Domenico Di Bari</title>
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		<title>Omesso mantenimento dei figli: lo stato di disoccupazione dell’obbligato non esclude sempre il reato previsto dall’art. 570 cp.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Domenico Di Bari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 11:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penali]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione reato non mantenere figlio]]></category>
		<category><![CDATA[omesso mantenimento figlio]]></category>
		<category><![CDATA[reato violazione obblighi assistenza familiare]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>OMESSO MANTENIMENTO DEI FIGLI: QUANDO LO STATO DI DISOCCUPAZIONE ESCLUDE IL REATO.   Il reato di &#60;&#60;violazione degli obblighi di assistenza familiare&#62;&#62; previsto dall’art. 570 del codice penale. L’art. 570 del codice penale prevede tre distinte ipotesi di reato. La prima di queste consiste nel fatto di &#60;&#60;chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://studioavvocatodibari.it/2024/01/24/omesso-mantenimento-dei-figli-lo-stato-di-disoccupazione-dellobbligato-non-esclude-sempre-il-reato-previsto-dallart-570-cp/">Omesso mantenimento dei figli: lo stato di disoccupazione dell’obbligato non esclude sempre il reato previsto dall’art. 570 cp.</a> proviene da <a href="https://studioavvocatodibari.it">Studio Legale - Avvocato Domenico Di Bari</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>OMESSO MANTENIMENTO DEI FIGLI: QUANDO LO STATO DI DISOCCUPAZIONE ESCLUDE IL REATO.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><em>Il reato di &lt;&lt;violazione degli obblighi di assistenza familiare&gt;&gt; previsto dall’art. 570 del codice penale.</em></strong></p>
<p>L’art. 570 del codice penale prevede tre distinte ipotesi di reato.</p>
<p>La prima di queste consiste nel fatto di &lt;&lt;<em>chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge</em>&gt;&gt;.</p>
<p>La seconda consiste nel fatto di chiunque &lt;&lt;<em>malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge&gt;&gt;.</em></p>
<p>La terza consiste nel fatto di chi &lt;&lt;<em>fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa</em>&gt;&gt;.</p>
<p>Per quanto riguarda la prima ipotesi, dal punto di vista dell’elemento oggettivo del reato in questione, l’abbandono del domicilio è rilevante solamente quando si concreti in un persistente ed ingiustificato rifiuto di coabitazione.</p>
<p>E’ stato poi precisato che l’abbandono del domicilio non integra da solo il reato, dovendo ad esso sommarsi la sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge.</p>
<p>Così, per esempio, si deve escludere il reato nel caso di momentaneo allontanamento di uno dei coniugi per motivi di lavoro, oppure per il comportamento immorale dell’altro coniuge.</p>
<p>Sempre in relazione alla prima ipotesi, occorre precisare il concetto di condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie.</p>
<p>Al riguardo, potrebbero secondo la giurisprudenza rientrarvi per esempio i casi di incesto o le ipotesi di infedeltà del coniuge.</p>
<p>Per quanto riguarda la seconda ipotesi, come detto, il fatto consiste nel malversare o dilapidare i beni del figlio minore o del coniuge.</p>
<p>Malversare significa appropriarsi o distrarre a proprio favore beni mobili o immobili.</p>
<p>Dilapidare significa invece sperperare, dissipare, anche in parte, il patrimonio amministrato.</p>
<p>Per quanto concerne la terza ipotesi, come detto sopra, è punito chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore o inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato per sua colpa.</p>
<p>I mezzi di sussistenza sono quei mezzi indispensabili a soddisfare delle necessità essenziali per la vita, come il vitto, il vestiario, l’abitazione.</p>
<p>Dal punto di vista dell’elemento soggettivo del reato, è prevista una punibilità a titolo di dolo generico.</p>
<p>Ciò vuol dire che l’agente sarà punibile solo laddove abbia agito con coscienza e volontà di sottrarsi agli obblighi di assistenza familiare.</p>
<p>Con particolare riferimento alla terza ipotesi di reato sopra delineata, l’agente è punibile se consapevole dello stato di bisogno in cui viene a trovarsi il soggetto passivo.</p>
<p><em> </em></p>
<p><strong><em>La recente pronuncia della Corte di Cassazione sull’omesso mantenimento durante lo stato di disoccupazione.</em></strong></p>
<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1143 del 10 gennaio 2024 (Quinta Sezione Penale) è tornata ad occuparsi del reato di cui all’articolo 570 del codice penale.</p>
<p>In particolare è intervenuta in tema di mancata corresponsione del mantenimento dei figli in caso l’obbligato versi in uno stato di disoccupazione.</p>
<p>Secondo la Cassazione non esclude il reato di &lt;&lt;<em>violazione degli obblighi di assistenza familiare</em>&gt;&gt; il formale stato di disoccupazione addotto dall’imputato.</p>
<p>Gli ermellini si sono così espressi richiamando il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua &lt;&lt;<em>in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato di disoccupazione dell’obbligato</em>&gt;&gt;.</p>
<p>Dunque, dimostrare una condizione economica “non buona”, non è sufficiente ai fini della non punibilità dell’omissione.</p>
<p>La decisione della Cassazione non sorprende anche perché è coerente con il suo rigido orientamento già formato sull’argomento.</p>
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