<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stalking interposta persona Archivi - Studio Legale - Avvocato Domenico Di Bari</title>
	<atom:link href="https://studioavvocatodibari.it/tag/stalking-interposta-persona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://studioavvocatodibari.it/tag/stalking-interposta-persona/</link>
	<description>Studio Legale, Avvocato penalista Emilia Romagna</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2022 10:28:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://studioavvocatodibari.it/wp-content/uploads/2021/12/heading-icon_Avv.Di-Bari.png</url>
	<title>stalking interposta persona Archivi - Studio Legale - Avvocato Domenico Di Bari</title>
	<link>https://studioavvocatodibari.it/tag/stalking-interposta-persona/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stalking per interposta persona. Si integra comunque il reato.</title>
		<link>https://studioavvocatodibari.it/2022/09/07/stalking-per-interposta-persona-si-integra-comunque-il-reato/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stalking-per-interposta-persona-si-integra-comunque-il-reato</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Domenico Di Bari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 10:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penali]]></category>
		<category><![CDATA[Atti persecutori]]></category>
		<category><![CDATA[Stalking]]></category>
		<category><![CDATA[stalking con terza persona]]></category>
		<category><![CDATA[stalking interposta persona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studioavvocatodibari.it/?p=4721</guid>

					<description><![CDATA[<p>STALKING PER INTERPOSTA PERSONA. SI INTEGRA COMUNQUE IL REATO?   Il reato di &#60;&#60;atti persecutori&#62;&#62; (cosiddetto “stalking”) previsto dall’articolo 612 bis del codice penale. L’articolo 612 bis del codice penale rubricato &#60;&#60;atti persecutori&#62;&#62; punisce con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque con &#60;&#60;CONDOTTE REITERATE&#62;&#62;, &#60;&#60;MINACCIA O MOLESTA&#62;&#62; taluno in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://studioavvocatodibari.it/2022/09/07/stalking-per-interposta-persona-si-integra-comunque-il-reato/">Stalking per interposta persona. Si integra comunque il reato.</a> proviene da <a href="https://studioavvocatodibari.it">Studio Legale - Avvocato Domenico Di Bari</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>STALKING PER INTERPOSTA PERSONA. SI INTEGRA COMUNQUE IL REATO?</strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>Il reato di &lt;&lt;atti persecutori&gt;&gt; (cosiddetto “stalking”) previsto dall’articolo 612 bis del codice penale.</em></strong></p>
<p>L’articolo 612 bis del codice penale rubricato &lt;&lt;atti persecutori&gt;&gt; punisce con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque con &lt;&lt;CONDOTTE REITERATE&gt;&gt;, &lt;&lt;MINACCIA O MOLESTA&gt;&gt; taluno in modo da provocare un &lt;&lt;PERDURANTE E GRAVE STATO D’ANSIA O DI PAURA&gt;&gt;, ovvero un &lt;&lt;FONDATO TIMORE PER L’INCOLUMITA’&gt;&gt;, ovvero una &lt;&lt;ALTERAZIONE DELLE PROPRIE ABITUDINI DI VITA&gt;&gt;.</p>
<p>La stessa norma prevede un aggravamento del trattamento sanzionatorio al verificarsi di alcune circostanze.</p>
<p>E’ prevista infatti una punizione più severa se l’autore del reato sia il coniuge della vittima o una persona che con quest’ultima ha intrattenuto un legame di natura affettiva.</p>
<p>La pena è aggravata nei casi in cui la condotta persecutoria venga posta in essere utilizzando uno strumento informatico o telematico (si pensi all’utilizzo di un computer o di un telefono).</p>
<p>Un aumento di pena è previsto poi nei casi in cui la vittima della condotta sia un minore, una donna in stato di gravidanza, una persona con disabilità, o qualora il fatto sia commesso con armi o da persona travisata.</p>
<p>La norma in questione si pone a tutela del bene giuridico della libertà morale della vittima, che viene tutelata in tal modo da condotte moleste e assillanti.</p>
<p>L’autore della condotta potrà essere perseguito penalmente se vi è stata la presentazione di una querela da parte della vittima.</p>
<p>Il reato è infatti procedibile normalmente a querela della persona offesa, salvo alcune ipotesi specifiche di procedibilità d’ufficio.</p>
<p>Il legislatore, vista la delicatezza del reato, ha concesso alla persona offesa un termine maggiore per la proposizione della querela: fissato a sei mesi dal fatto (invece degli ordinari tre mesi).</p>
<p>Sul piano oggettivo risponde del reato l’agente che ponga in essere plurime condotte di minaccia o molestia, che realizzino almeno uno tra i tre eventi a cui fa riferimento la norma.</p>
<p>Si pensi al perdurante e grave stato di ansia o di paura per via dei continui appostamenti del persecutore.</p>
<p>La condotta deve essere in grado di ledere la libertà morale della persona offesa, che è come detto il bene giuridico tutelato dal reato di &lt;&lt;atti persecutori&gt;&gt;.</p>
<p>Dal punto di vista dell’elemento psicologico richiesto per l’integrazione del reato invece, quest’ultimo è punibile a titolo di dolo generico.</p>
<p>E&#8217; sufficiente infatti che l’agente ponga in essere la condotta sopra descritta con coscienza e volontà.</p>
<p>Analizzato sommariamente il reato, potrebbe chiedersi se anche le molestie “indirette”, ossia effettuate tramite interposta persona, possano dare luogo all’integrazione del reato di stalking previsto dall’articolo 612 bis.</p>
<p>La Corte di Cassazione recentemente si è trovata a dare risposta a tale quesito, consolidando quella che è da tempo una pacifica interpretazione della norma.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>L’intervento della Corte di Cassazione penale sullo stalking per interposta persona.</em></strong></p>
<p>Per la Corte di Cassazione &lt;&lt;<em>nel reato di atti persecutori può non esservi coincidenza tra soggetto passivo e destinatario materiale della condotta&gt;&gt;.</em></p>
<p>Ciò <em>&lt;&lt;in quanto lo stato di ansia, paura o timore, che integra la fattispecie, può essere indotto nel primo anche da comportamenti ai danni di terze persone, legate alla vittima da vincoli qualificati</em>&gt;&gt;.</p>
<p>Dal punto di vista dell’elemento psicologico, però, l&#8217;agente dovrà agire &lt;&lt;<em>nella consapevolezza che la vittima certamente sarà posta a conoscenza della sua attività intrusiva e persecutoria, volta a condizionarne indirettamente le abitudini di vita</em>&gt;&gt;.</p>
<p>Dunque, per potersi realizzare il reato di stalking non occorre che vi sia coincidenza tra soggetto passivo (che è la vittima in concreto presa di mira) e destinatario materiale della condotta persecutoria (cosiddetto soggetto intermediario o interposta persona).</p>
<p>Questo perché anche comportamenti realizzati per interposta persona che abbia un legame qualificato con la vittima sono in grado di procurare uno stato d’ansia o di paura, un timore per l’incolumità, o un’alterazione delle abitudini di vita.</p>
<p>A tali conclusioni la Corte di Cassazione penale è giunta con la sentenza n. 31596 del 2022, consolidando un pacifico orientamento giurisprudenziale già formato sull&#8217;argomento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://studioavvocatodibari.it/2022/09/07/stalking-per-interposta-persona-si-integra-comunque-il-reato/">Stalking per interposta persona. Si integra comunque il reato.</a> proviene da <a href="https://studioavvocatodibari.it">Studio Legale - Avvocato Domenico Di Bari</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
