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	<title>professore maltrattamenti Archivi - Studio Legale - Avvocato Domenico Di Bari</title>
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	<description>Studio Legale, Avvocato penalista Emilia Romagna</description>
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	<title>professore maltrattamenti Archivi - Studio Legale - Avvocato Domenico Di Bari</title>
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		<title>Reato di maltrattamenti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Domenico Di Bari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 12:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penali]]></category>
		<category><![CDATA[maltrattamenti alunno]]></category>
		<category><![CDATA[professore maltrattamenti]]></category>
		<category><![CDATA[reato professore offese alunno]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>PROFESSORE OFFENDE ABITUALMENTE L’ALUNNO. COMMETTE IL REATO DI &#60;&#60;MALTRATTAMENTI&#62;&#62;? &#160; A tale interrogativo ha dato risposta recentemente la Corte di Cassazione, in un’occasione in cui ha tra l’altro tracciato la distinzione tra il reato di &#60;&#60;maltrattamenti&#62;&#62; (articolo 572 codice penale) ed il più lieve reato di &#60;&#60;abuso dei mezzi di correzione o di disciplina&#62;&#62; (articolo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://studioavvocatodibari.it/2022/03/13/reato-di-maltrattamenti/">Reato di maltrattamenti</a> proviene da <a href="https://studioavvocatodibari.it">Studio Legale - Avvocato Domenico Di Bari</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PROFESSORE OFFENDE ABITUALMENTE L’ALUNNO. COMMETTE IL REATO DI &lt;&lt;MALTRATTAMENTI&gt;&gt;?</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A tale interrogativo ha dato risposta recentemente la Corte di Cassazione, in un’occasione in cui ha tra l’altro tracciato la distinzione tra il reato di &lt;&lt;maltrattamenti&gt;&gt; (<a href="https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xi/capo-iv/art572.html">articolo 572 codice penale</a>) ed il più lieve reato di &lt;&lt;abuso dei mezzi di correzione o di disciplina&gt;&gt; (<a href="https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xi/capo-iv/art571.html?utm_source=internal&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=articolo&amp;utm_content=nav_art_prec_top">articolo 571 codice penale</a>).</p>
<p>Era infatti importante nel caso di specie stabilire se il <a href="https://studioavvocatodibari.it/indagato-imputato/">professore accusato</a> di aver offeso abitualmente un alunno in classe, dovesse essere ritenuto <a href="https://studioavvocatodibari.it/indagato-imputato/">responsabile</a> per l’uno, o per l’altro reato: dal momento in cui, tra i due delitti, vi è una differenza sostanziale dal punto di vista del trattamento sanzionatorio.</p>
<p>Mentre infatti il reato di &lt;&lt;abuso dei mezzi di correzione o di disciplina&gt;&gt; di cui all’articolo 571 c.p. prevede una pena per il responsabile fino a sei mesi di reclusione (salvo la presenza di circostanze aggravanti), il reato di &lt;&lt;maltrattamenti&gt;&gt; previsto dall’articolo immediatamente successivo prevede una pena da tre a sette anni di reclusione (sempre al netto di circostanze aggravanti).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>La decisione della Corte di Cassazione penale ed i relativi principi espressi che pongono le basi per la distinzione tra i due reati.</em></strong></p>
<p>La Corte di Cassazione si è dunque occupata del caso tracciando i confini tra i due reati, ribadendo alcuni principi di diritto di recente affermati sempre dalla VI Sezione penale (n. 11777/2020).</p>
<p>In particolare, il giudice di legittimità ha precisato che il reato di &lt;&lt;abuso dei mezzi di correzione o di disciplina&gt;&gt; previsto dall’art. 571 c.p. &lt;&lt;consiste nell&#8217;uso NON APPROPRIATO di metodi, strumenti e, comunque, comportamenti CORRETTIVI OD EDUCATIVI, IN VIA ORDINARIA CONSENTITI dalla disciplina generale e di settore nonché dalla scienza pedagogica, quali, a mero titolo esemplificativo, l&#8217;esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche&gt;&gt; o &lt;&lt;forme di rimprovero non riservate&gt;&gt;.</p>
<p>&lt;&lt;L&#8217;uso di essi deve ritenersi APPROPRIATO quando ricorrano entrambi i seguenti presupposti:</p>
<ol>
<li>a) la NECESSITA’ DELL’INTERVENTO CORRETTIVO, in conseguenza dell&#8217;inosservanza, da parte dell&#8217;alunno, dei doveri di comportamento su di lui gravanti;</li>
<li>b) la PROPORZIONE TRA TALE VIOLAZIONE E L’INTERVENTO CORRETTIVO ADOTTATO&gt;&gt;.</li>
</ol>
<p>Nel caso sottoposto al suo vaglio, la Cassazione riteneva non integrato il requisito della NECESSITA’ DELL’INTERVENTO CORRETTIVO, come nemmeno quello della PROPORZIONE.</p>
<p>Era stato infatti accertato che l’insegnante apostrofasse abitualmente l’alunno durante le lezioni con epiteti ingiuriosi (“fetente”, “deficiente”) e umilianti davanti a tutta la classe.</p>
<p>I giudici di legittimità aggiungevano poi che &lt;&lt;qualsiasi forma di VIOLENZA &lt;&lt;…&gt;&gt; non costituisce mezzo di correzione o di disciplina, neanche se posta in essere a scopo educativo&gt;&gt;: per cui una condotta di tale tipo doveva considerarsi sicuramente NON CONSENTITA dalla disciplina generale e di settore nonché dalla scienza pedagogica.</p>
<p>Per tali motivi la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto come delitto di &lt;&lt;maltrattamenti&gt;&gt; ai sensi dell’articolo 572 del codice penale, condannando una insegnante di scuola media.</p>
<p>In conclusione quindi, alla luce di tale autorevole intervento giurisprudenziale commette il reato di &lt;&lt;maltrattamenti&gt;&gt;, e non il più lieve reato di &lt;&lt;abuso dei mezzi di correzione o di disciplina&gt;&gt;, il professore che umilia ed offende abitualmente l’alunno, apostrofandolo con epiteti e frasi scurrili in presenza di tutta la classe.</p>
<p>È quanto ha deciso la Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 3459 del 2021.</p>
<p>&nbsp;</p>
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