Maltrattamenti contro familiari e conviventi. Quando la reciprocità delle offese esclude il reato.

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MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI: LA RECIPROCITA’ DELLE OFFESE ESCLUDE IL REATO?

L’articolo 572 del codice penale punisce con la reclusione da tre a sette anni chiunque <<maltratta una persona della famiglia o comunque convivente ovvero non più convivente nel caso in cui l’agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte>>.

Il comma 2 prevede un inasprimento della pena <<fino alla metà>> se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero nel caso di utilizzo di armi.

Ulteriori circostanze aggravanti sono indicate poi al comma 4 che si riferisce all’ipotesi in cui dalle condotte maltrattanti derivino lesioni personali o, persino, la morte.

Infine, l’ultimo comma dell’art. 572 stabilisce un aumento di pena <<da un terzo alla metà>> se il fatto è commesso, anche alternativamente, come atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso, dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della stessa di una relazione affettiva, o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

La norma in commento è inserita nel capo IV del titolo XI del codice penale dedicato ai delitti contro l’assistenza familiare e si pone a tutela del legame giuridico tra persone appartenenti alla stessa famiglia o ad un vincolo ad essa assimilabile.

Trattasi di reato proprio, in quanto per la sua configurazione occorre che il soggetto attivo rientri tra le persone avvinte da una particolare relazione nei confronti del soggetto passivo.

Tale legame, come sopra visto, deve nascere da un rapporto familiare, o di autorità, o derivare dallo svolgimento di una professione, di un’arte, ovvero da rapporti di cura, custodia, vigilanza, istruzione, educazione.

Il delitto in questione è inoltre classificabile come abituale: punendo condotte che, pur non necessariamente di rilevanza penale se esaminate singolarmente, concretizzano il reato di cui all’art. 572 c.p. se protratte, appunto, in via abituale nel tempo.

La Corte di Cassazione penale si è occupata recentemente del delitto in esame con la sentenza n. 9773/2026, in riferimento ad un caso in cui era emerso un quadro di conflittualità reciproca all’interno della coppia.

Alla stregua di tale pronuncia la reciprocità delle offese, pur non escludendo l’integrazione del reato, impone al giudice di verificare se il rapporto sia connotato da una struttura asimmetrica, oppure, da una conflittualità simmetrica incompatibile con uno stato di sopraffazione stabile.

In dettaglio, solo in caso emerga in sede processuale un’asimmetria del rapporto – dunque, strutturalmente sbilanciato e univocamente vessatorio –  la condotta maltrattante assumerà rilievo penale.

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