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	<title>Minacce Archivi - Studio Legale - Avvocato Domenico Di Bari</title>
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	<description>Studio Legale, Avvocato penalista Emilia Romagna</description>
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		<title>Reato di Stalking</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Domenico Di Bari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 02:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penali]]></category>
		<category><![CDATA[Atti persecutori]]></category>
		<category><![CDATA[Minacce]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>DUE SOLI EPISODI DI MINACCIA O MOLESTIA POSSONO COSTITUIRE STALKING? &#160; Il reato di &#60;&#60;atti persecutori&#62;&#62; (cosiddetto “stalking”) previsto dall’articolo 612 bis del codice penale. Il reato di “atti persecutori” previsto dall’articolo 612 bis del codice penale, è stato introdotto dal nostro legislatore nel 2009. La norma punisce con la reclusione da un anno a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://studioavvocatodibari.it/2024/01/10/reato-di-stalking/">Reato di Stalking</a> proviene da <a href="https://studioavvocatodibari.it">Studio Legale - Avvocato Domenico Di Bari</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DUE SOLI EPISODI DI MINACCIA O MOLESTIA POSSONO COSTITUIRE STALKING?</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Il reato di &lt;&lt;atti persecutori&gt;&gt; (cosiddetto “stalking”) previsto dall’articolo 612 bis del codice penale.</em></strong></p>
<p>Il reato di “atti persecutori” previsto dall’<a href="https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-iii/art612bis.html">articolo 612 bis del codice penale</a>, è stato introdotto dal nostro legislatore nel 2009. La norma punisce con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque con &lt;&lt;CONDOTTE REITERATE&gt;&gt;, &lt;&lt;MINACCIA O MOLESTA&gt;&gt; taluno in modo da provocare un &lt;&lt;PERDURANTE E GRAVE STATO D’ANSIA O DI PAURA&gt;&gt;, ovvero un &lt;&lt;FONDATO TIMORE PER L’INCOLUMITA’&gt;&gt;, ovvero una &lt;&lt;ALTERAZIONE DELLE PROPRIE ABITUDINI DI VITA&gt;&gt;.</p>
<p>Si prevede poi che la pena di cui sopra sia aggravata quando ricorrano delle circostanze particolari espressamente indicate.</p>
<p>Così, per esempio, la pena è aumentata se l’<a href="https://studioavvocatodibari.it/indagato-imputato/">autore dello stalking</a> è il coniuge o persona che ha avuto una relazione affettiva con la <a href="https://studioavvocatodibari.it/vittima-del-reato/">vittima.</a> Si applica l&#8217;aumento inoltre se il fatto viene commesso utilizzando strumenti tecnologici (si pensi allo stalking tramite social network).</p>
<p>La pena è poi incrementata qualora la persona offesa sia un minore, una donna incinta, una persona disabile, oppure se il fatto venga realizzato con arma.</p>
<p>Il bene giuridico tutelato dalla norma in questione è la libertà morale della persona, la quale viene salvaguardata così dalle intrusioni moleste e assillanti.</p>
<p>Per poter procedere contro il responsabile della condotta persecutoria occorre la presentazione di <a href="https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-iii/art336.html">querela</a> da parte della vittima. Si tratta infatti &#8211; salvo alcune ipotesi di procedibilità d’ufficio &#8211; di reato procedibile a querela. La querela, proprio per la delicatezza del reato, può essere presentata entro sei mesi (invece degli ordinari tre) dal fatto.</p>
<p>Sul piano oggettivo risponde del reato l’agente che ponga in essere condotte reiterate di minaccia o molestia, che comportino la realizzazione di almeno uno tra i tre eventi menzionati dalla norma.</p>
<p>Si pensi alla mutazione delle abitudini di vita della vittima per via dei continui appostamenti del persecutore.</p>
<p>Una condotta di tale tipo lederebbe infatti la libertà morale della persona offesa, che è come detto il bene giuridico tutelato, e integrerebbe quindi il reato.</p>
<p>Sul versante soggettivo invece, trattandosi di reato punibile a titolo di dolo generico, occorre che l’agente agisca con coscienza e volontà.</p>
<p>Dalla lettura dell’articolo 612 bis risulta da subito evidente come sia fondamentale comprendere l’esatto significato della dizione &lt;&lt;CONDOTTE REITERATE&gt;&gt; di cui parla la norma.</p>
<p>Occorre infatti chiedersi quanti episodi di minaccia o molestia, in concreto, siano sufficienti perché si concretizzi il reato di stalking.</p>
<p>La risposta a tale interrogativo è stata fornita dalla Corte di Cassazione, ribadendo in realtà un principio che aveva già espresso in precedente occasione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>L’intervento della Corte di Cassazione penale.</em></strong></p>
<p>La Cassazione ha affermato il principio per cui &lt;&lt;ANCHE DUE SOLE CONDOTTE di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo&gt;&gt; sono &lt;&lt;idonee a costituire la “reiterazione” richiesta dalla norma incriminatrice&gt;&gt;.</p>
<p>Una condotta ti tale tipo integra quindi il reato di stalking.</p>
<p>Tale principio come detto è stato sancito dalla Cassazione già in due occasioni con le sentenze n. 47038 del 2019 e n. 6207 del 2021.</p>
<p>Può quindi ritenersi, allo stato, un orientamento consolidato da parte degli ermellini.</p>
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