REATO DI VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO.
LA CASSAZIONE PRECISA SE CONFIGURA REATO L’OMESSO VERSAMENTO DEL DENARO DOVUTO CONFERENDO AL SUO POSTO UN BENE DIVERSO.
Il delitto di <<violazione degli obblighi di assistenza familiare>> previsto dall’art. 570 del codice penale.
Il nostro codice penale prevede all’art. 570 il delitto di <<violazione degli obblighi di assistenza familiare>>, punendo, in particolare, tre distinte tipologie di condotte.
In primo luogo, la norma punisce <<chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge>>.
Viene punito poi chi <<malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge>>.
In ultimo, viene sottoposto a sanzione penale chi <<fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa>>.
In relazione alla prima ipotesi prevista dalla norma in questione, l’abbandono del domicilio diventa rilevante ed integra quindi il reato dal punto di vista oggettivo soltanto quando si tramuti in un persistente ed ingiustificato rifiuto di coabitazione.
Inoltre, come si evince dalla lettura della norma, per configurare il reato non è sufficiente il solo abbandono del domicilio, essendo altresì necessario che il soggetto agente si sottragga agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge.
La prima parte della norma fa inoltre riferimento al concetto di condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie nel cui ambito possono rientrarvi, per esempio, i casi di incesto o le ipotesi di infedeltà del coniuge.
In relazione poi alla seconda ipotesi, come visto, viene punito colui che malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge.
Con riferimento al concetto di malversare, la norma si riferisce alla condotta di appropriazione o distrazione a proprio favore di beni mobili o immobili.
Per dilapidare si intende invece lo sperperamento del patrimonio amministrato.
In ultimo, la terza ipotesi punisce chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore o inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato per sua colpa.
I mezzi di sussistenza sono quelli indispensabili a soddisfare delle necessità vitali.
Dal punto di vista dell’elemento soggettivo del reato, l’agente sarà punibile solo qualora abbia posto in essere le condotte sopra descritte con coscienza e volontà.
La Corte di Cassazione sulla possibilità di sostituire la somma di denaro dovuta per il mantenimento del figlio con altro bene.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14025 del 2024 (Sesta Sezione Penale) si è occupata nuovamente del reato di cui all’articolo 570 del codice penale.
In particolare ha dato soluzione al quesito se il reato possa ritenersi sussistente qualora l’obbligato al mantenimento, pur omettendo di corrispondere la somma di denaro stabilita dal giudice civile, abbia conferito al suo posto un bene diverso.
Nel caso specifico oggetto della sentenza in questione, l’imputato obbligato al mantenimento, anziché pagare la somma di denaro stabilita con provvedimento del giudice civile, aveva ceduto direttamente alla madre del figlio il proprio credito di tremila euro vantato nei confronti del datore di lavoro.
Per la Corte di Cassazione tuttavia tale condotta non è idonea ad escludere il reato.
Per gli ermellini infatti, <<integra <<…>> il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare la condotta del genitore che, obbligato con provvedimento del giudice civile a versare una somma di denaro a titolo di contributo per il mantenimento di un figlio minore, gli conferisce altro bene, quando tale prestazione sia inidonea ad assicurare una concreta e rapida disponibilità economica ad un soggetto privo di capacità reddituale>>.
Conseguentemente per la Corte <<l’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minore non può essere assolto dal genitore a mezzo della cessione di un credito verso un terzo, peraltro di complessa escussione e di incerta realizzazione>>.