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	<title>Atti persecutori Archivi - Studio Legale - Avvocato Domenico Di Bari</title>
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	<description>Studio Legale, Avvocato penalista Emilia Romagna</description>
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	<title>Atti persecutori Archivi - Studio Legale - Avvocato Domenico Di Bari</title>
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		<title>Reato di Stalking</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Domenico Di Bari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 02:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penali]]></category>
		<category><![CDATA[Atti persecutori]]></category>
		<category><![CDATA[Minacce]]></category>
		<category><![CDATA[Stalking]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>DUE SOLI EPISODI DI MINACCIA O MOLESTIA POSSONO COSTITUIRE STALKING? &#160; Il reato di &#60;&#60;atti persecutori&#62;&#62; (cosiddetto “stalking”) previsto dall’articolo 612 bis del codice penale. Il reato di “atti persecutori” previsto dall’articolo 612 bis del codice penale, è stato introdotto dal nostro legislatore nel 2009. La norma punisce con la reclusione da un anno a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://studioavvocatodibari.it/2024/01/10/reato-di-stalking/">Reato di Stalking</a> proviene da <a href="https://studioavvocatodibari.it">Studio Legale - Avvocato Domenico Di Bari</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DUE SOLI EPISODI DI MINACCIA O MOLESTIA POSSONO COSTITUIRE STALKING?</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Il reato di &lt;&lt;atti persecutori&gt;&gt; (cosiddetto “stalking”) previsto dall’articolo 612 bis del codice penale.</em></strong></p>
<p>Il reato di “atti persecutori” previsto dall’<a href="https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-iii/art612bis.html">articolo 612 bis del codice penale</a>, è stato introdotto dal nostro legislatore nel 2009. La norma punisce con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque con &lt;&lt;CONDOTTE REITERATE&gt;&gt;, &lt;&lt;MINACCIA O MOLESTA&gt;&gt; taluno in modo da provocare un &lt;&lt;PERDURANTE E GRAVE STATO D’ANSIA O DI PAURA&gt;&gt;, ovvero un &lt;&lt;FONDATO TIMORE PER L’INCOLUMITA’&gt;&gt;, ovvero una &lt;&lt;ALTERAZIONE DELLE PROPRIE ABITUDINI DI VITA&gt;&gt;.</p>
<p>Si prevede poi che la pena di cui sopra sia aggravata quando ricorrano delle circostanze particolari espressamente indicate.</p>
<p>Così, per esempio, la pena è aumentata se l’<a href="https://studioavvocatodibari.it/indagato-imputato/">autore dello stalking</a> è il coniuge o persona che ha avuto una relazione affettiva con la <a href="https://studioavvocatodibari.it/vittima-del-reato/">vittima.</a> Si applica l&#8217;aumento inoltre se il fatto viene commesso utilizzando strumenti tecnologici (si pensi allo stalking tramite social network).</p>
<p>La pena è poi incrementata qualora la persona offesa sia un minore, una donna incinta, una persona disabile, oppure se il fatto venga realizzato con arma.</p>
<p>Il bene giuridico tutelato dalla norma in questione è la libertà morale della persona, la quale viene salvaguardata così dalle intrusioni moleste e assillanti.</p>
<p>Per poter procedere contro il responsabile della condotta persecutoria occorre la presentazione di <a href="https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-iii/art336.html">querela</a> da parte della vittima. Si tratta infatti &#8211; salvo alcune ipotesi di procedibilità d’ufficio &#8211; di reato procedibile a querela. La querela, proprio per la delicatezza del reato, può essere presentata entro sei mesi (invece degli ordinari tre) dal fatto.</p>
<p>Sul piano oggettivo risponde del reato l’agente che ponga in essere condotte reiterate di minaccia o molestia, che comportino la realizzazione di almeno uno tra i tre eventi menzionati dalla norma.</p>
<p>Si pensi alla mutazione delle abitudini di vita della vittima per via dei continui appostamenti del persecutore.</p>
<p>Una condotta di tale tipo lederebbe infatti la libertà morale della persona offesa, che è come detto il bene giuridico tutelato, e integrerebbe quindi il reato.</p>
<p>Sul versante soggettivo invece, trattandosi di reato punibile a titolo di dolo generico, occorre che l’agente agisca con coscienza e volontà.</p>
<p>Dalla lettura dell’articolo 612 bis risulta da subito evidente come sia fondamentale comprendere l’esatto significato della dizione &lt;&lt;CONDOTTE REITERATE&gt;&gt; di cui parla la norma.</p>
<p>Occorre infatti chiedersi quanti episodi di minaccia o molestia, in concreto, siano sufficienti perché si concretizzi il reato di stalking.</p>
<p>La risposta a tale interrogativo è stata fornita dalla Corte di Cassazione, ribadendo in realtà un principio che aveva già espresso in precedente occasione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>L’intervento della Corte di Cassazione penale.</em></strong></p>
<p>La Cassazione ha affermato il principio per cui &lt;&lt;ANCHE DUE SOLE CONDOTTE di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo&gt;&gt; sono &lt;&lt;idonee a costituire la “reiterazione” richiesta dalla norma incriminatrice&gt;&gt;.</p>
<p>Una condotta ti tale tipo integra quindi il reato di stalking.</p>
<p>Tale principio come detto è stato sancito dalla Cassazione già in due occasioni con le sentenze n. 47038 del 2019 e n. 6207 del 2021.</p>
<p>Può quindi ritenersi, allo stato, un orientamento consolidato da parte degli ermellini.</p>
<p>L'articolo <a href="https://studioavvocatodibari.it/2024/01/10/reato-di-stalking/">Reato di Stalking</a> proviene da <a href="https://studioavvocatodibari.it">Studio Legale - Avvocato Domenico Di Bari</a>.</p>
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		<title>Stalking per interposta persona. Si integra comunque il reato.</title>
		<link>https://studioavvocatodibari.it/2022/09/07/stalking-per-interposta-persona-si-integra-comunque-il-reato/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stalking-per-interposta-persona-si-integra-comunque-il-reato</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Domenico Di Bari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 10:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penali]]></category>
		<category><![CDATA[Atti persecutori]]></category>
		<category><![CDATA[Stalking]]></category>
		<category><![CDATA[stalking con terza persona]]></category>
		<category><![CDATA[stalking interposta persona]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>STALKING PER INTERPOSTA PERSONA. SI INTEGRA COMUNQUE IL REATO?   Il reato di &#60;&#60;atti persecutori&#62;&#62; (cosiddetto “stalking”) previsto dall’articolo 612 bis del codice penale. L’articolo 612 bis del codice penale rubricato &#60;&#60;atti persecutori&#62;&#62; punisce con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque con &#60;&#60;CONDOTTE REITERATE&#62;&#62;, &#60;&#60;MINACCIA O MOLESTA&#62;&#62; taluno in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://studioavvocatodibari.it/2022/09/07/stalking-per-interposta-persona-si-integra-comunque-il-reato/">Stalking per interposta persona. Si integra comunque il reato.</a> proviene da <a href="https://studioavvocatodibari.it">Studio Legale - Avvocato Domenico Di Bari</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>STALKING PER INTERPOSTA PERSONA. SI INTEGRA COMUNQUE IL REATO?</strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>Il reato di &lt;&lt;atti persecutori&gt;&gt; (cosiddetto “stalking”) previsto dall’articolo 612 bis del codice penale.</em></strong></p>
<p>L’articolo 612 bis del codice penale rubricato &lt;&lt;atti persecutori&gt;&gt; punisce con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque con &lt;&lt;CONDOTTE REITERATE&gt;&gt;, &lt;&lt;MINACCIA O MOLESTA&gt;&gt; taluno in modo da provocare un &lt;&lt;PERDURANTE E GRAVE STATO D’ANSIA O DI PAURA&gt;&gt;, ovvero un &lt;&lt;FONDATO TIMORE PER L’INCOLUMITA’&gt;&gt;, ovvero una &lt;&lt;ALTERAZIONE DELLE PROPRIE ABITUDINI DI VITA&gt;&gt;.</p>
<p>La stessa norma prevede un aggravamento del trattamento sanzionatorio al verificarsi di alcune circostanze.</p>
<p>E’ prevista infatti una punizione più severa se l’autore del reato sia il coniuge della vittima o una persona che con quest’ultima ha intrattenuto un legame di natura affettiva.</p>
<p>La pena è aggravata nei casi in cui la condotta persecutoria venga posta in essere utilizzando uno strumento informatico o telematico (si pensi all’utilizzo di un computer o di un telefono).</p>
<p>Un aumento di pena è previsto poi nei casi in cui la vittima della condotta sia un minore, una donna in stato di gravidanza, una persona con disabilità, o qualora il fatto sia commesso con armi o da persona travisata.</p>
<p>La norma in questione si pone a tutela del bene giuridico della libertà morale della vittima, che viene tutelata in tal modo da condotte moleste e assillanti.</p>
<p>L’autore della condotta potrà essere perseguito penalmente se vi è stata la presentazione di una querela da parte della vittima.</p>
<p>Il reato è infatti procedibile normalmente a querela della persona offesa, salvo alcune ipotesi specifiche di procedibilità d’ufficio.</p>
<p>Il legislatore, vista la delicatezza del reato, ha concesso alla persona offesa un termine maggiore per la proposizione della querela: fissato a sei mesi dal fatto (invece degli ordinari tre mesi).</p>
<p>Sul piano oggettivo risponde del reato l’agente che ponga in essere plurime condotte di minaccia o molestia, che realizzino almeno uno tra i tre eventi a cui fa riferimento la norma.</p>
<p>Si pensi al perdurante e grave stato di ansia o di paura per via dei continui appostamenti del persecutore.</p>
<p>La condotta deve essere in grado di ledere la libertà morale della persona offesa, che è come detto il bene giuridico tutelato dal reato di &lt;&lt;atti persecutori&gt;&gt;.</p>
<p>Dal punto di vista dell’elemento psicologico richiesto per l’integrazione del reato invece, quest’ultimo è punibile a titolo di dolo generico.</p>
<p>E&#8217; sufficiente infatti che l’agente ponga in essere la condotta sopra descritta con coscienza e volontà.</p>
<p>Analizzato sommariamente il reato, potrebbe chiedersi se anche le molestie “indirette”, ossia effettuate tramite interposta persona, possano dare luogo all’integrazione del reato di stalking previsto dall’articolo 612 bis.</p>
<p>La Corte di Cassazione recentemente si è trovata a dare risposta a tale quesito, consolidando quella che è da tempo una pacifica interpretazione della norma.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>L’intervento della Corte di Cassazione penale sullo stalking per interposta persona.</em></strong></p>
<p>Per la Corte di Cassazione &lt;&lt;<em>nel reato di atti persecutori può non esservi coincidenza tra soggetto passivo e destinatario materiale della condotta&gt;&gt;.</em></p>
<p>Ciò <em>&lt;&lt;in quanto lo stato di ansia, paura o timore, che integra la fattispecie, può essere indotto nel primo anche da comportamenti ai danni di terze persone, legate alla vittima da vincoli qualificati</em>&gt;&gt;.</p>
<p>Dal punto di vista dell’elemento psicologico, però, l&#8217;agente dovrà agire &lt;&lt;<em>nella consapevolezza che la vittima certamente sarà posta a conoscenza della sua attività intrusiva e persecutoria, volta a condizionarne indirettamente le abitudini di vita</em>&gt;&gt;.</p>
<p>Dunque, per potersi realizzare il reato di stalking non occorre che vi sia coincidenza tra soggetto passivo (che è la vittima in concreto presa di mira) e destinatario materiale della condotta persecutoria (cosiddetto soggetto intermediario o interposta persona).</p>
<p>Questo perché anche comportamenti realizzati per interposta persona che abbia un legame qualificato con la vittima sono in grado di procurare uno stato d’ansia o di paura, un timore per l’incolumità, o un’alterazione delle abitudini di vita.</p>
<p>A tali conclusioni la Corte di Cassazione penale è giunta con la sentenza n. 31596 del 2022, consolidando un pacifico orientamento giurisprudenziale già formato sull&#8217;argomento.</p>
<p>&nbsp;</p>
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