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	<title>Penali Archivi - Studio Legale - Avvocato Domenico Di Bari</title>
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	<description>Studio Legale, Avvocato penalista Emilia Romagna</description>
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	<title>Penali Archivi - Studio Legale - Avvocato Domenico Di Bari</title>
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	<item>
		<title>Spaccio di lieve entità. Sì all&#8217;estinzione del reato con messa alla prova.</title>
		<link>https://studioavvocatodibari.it/2025/07/30/spaccio-di-lieve-entita-si-allestinzione-del-reato-con-messa-alla-prova/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spaccio-di-lieve-entita-si-allestinzione-del-reato-con-messa-alla-prova</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Domenico Di Bari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 17:13:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penali]]></category>
		<category><![CDATA[MESSA ALLA PROVA SPACCIO]]></category>
		<category><![CDATA[SPACCIO LIEVE ENTITA']]></category>
		<category><![CDATA[STUPEFACENTI DROGA]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>SPACCIO DI LIEVE ENTITA&#8217;. SI&#8217; ALL&#8217;ESTINZIONE DEL REATO CON ESITO POSITIVO DELLA MESSA ALLA PROVA. La Corte Costituzionale in una recente pronuncia ha stabilito la compatibilità tra il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità e l’istituto della messa alla prova. L’istituto in questione è previsto dall’art. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://studioavvocatodibari.it/2025/07/30/spaccio-di-lieve-entita-si-allestinzione-del-reato-con-messa-alla-prova/">Spaccio di lieve entità. Sì all&#8217;estinzione del reato con messa alla prova.</a> proviene da <a href="https://studioavvocatodibari.it">Studio Legale - Avvocato Domenico Di Bari</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>SPACCIO DI LIEVE ENTITA&#8217;. SI&#8217; ALL&#8217;ESTINZIONE DEL REATO CON ESITO POSITIVO DELLA MESSA ALLA PROVA.</p>
<p>La Corte Costituzionale in una recente pronuncia ha stabilito la compatibilità tra il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità e l’istituto della messa alla prova.</p>
<p>L’istituto in questione è previsto dall’art. 168 bis e ss c.p. e prevede che, con riferimento ai reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 c.p.p., l’imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.</p>
<p>La messa alla prova consiste in particolare nella prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonché, ove possibile, al risarcimento del danno cagionato.</p>
<p>La concessione della messa alla prova comporta l’affidamento dell’imputato ai servizi sociali ed è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione non retribuita in favore della collettività.</p>
<p>L’esito positivo della messa alla prova estinguerà il reato per cui si procede.</p>
<p>Al contrario, la reiterata e grave trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, il rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, ovvero la commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o della medesima indole rispetto a quello per cui si procede, determinano la revoca della sospensione del procedimento.</p>
<p>L’istituto non può essere concesso più di una volta nella vita, e non può essere richiesto da coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.</p>
<p>Il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità è previsto invece dal comma 5 dell’art. 73 D.P.R. n. 309/1990, che prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni e della multa da 1.032 a 10.329 euro (e quindi notevolmente inferiore a quella prevista per l’ipotesi base di cui al comma 1, che stabilisce la reclusione da 6 a 20 anni e la multa da 26.000 a 260.000 euro).</p>
<p>Tuttavia, nonostante il trattamento sanzionatorio più mite rispetto all’ipotesi base di spaccio di cui al comma 1, come visto la pena prevista per lo spaccio di lieve entità non rientra comunque nella soglia massima che permette l’accesso alla messa alla prova (pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni).</p>
<p>Inoltre, lo spaccio di lieve entità non rientra neppure nel novero dei delitti elencati dall’art. 550 comma 2 c.p.p. per i quali, come sopra visto, l’accesso a tale istituto è comunque consentito a prescindere dalla pena per questi prevista.</p>
<p>Di conseguenza, da una mera lettura del quadro normativo vigente, l’ipotesi di spaccio di lieve entità di cui al comma 5 dell’art. 73 D.P.R. n. 309/90 risulta incompatibile con l’istituto della messa alla prova.</p>
<p>La Corte Costituzionale si è tuttavia pronunciata recentemente sul punto con la sentenza n. 90/2025 stabilendo l’incostituzionalità dell’esclusione del reato di spaccio di lieve entità dall’istituto della messa alla prova.</p>
<p>Le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate dai Tribunali di Padova e Bolzano, che hanno censurato, in combinato disposto, l&#8217;articolo 168 bis, primo comma, del codice penale, l&#8217;articolo 550, secondo comma, del codice di procedura penale e l&#8217;articolo 73, comma 5, del Testo unico stupefacenti.</p>
<p>Per i tribunali rimettenti, l&#8217;effetto preclusivo determinato dalle norme censurate dovrebbe ritenersi illegittimo per più motivi.</p>
<p>Anzitutto per la disparità di trattamento con il reato di &#8220;istigazione all&#8217;uso illecito di sostanze stupefacenti&#8221; in violazione dell’art. 3 della Costituzione, che è un reato sanzionato con una pena detentiva maggiore rispetto allo spaccio di lieve entità nel massimo e nel minimo edittale (reclusione da 1 a 6 anni e multa da 1.032 a 5.164 euro), ma che paradossalmente rientra, al contrario di questo, tra le fattispecie per cui può essere richiesta la messa alla prova, essendo inserito nell’elenco di cui all’art. 550 comma 2 c.p.p..</p>
<p>In secondo luogo in quanto viola il finalismo rieducativo della pena sancito dall’art. 27 della Costituzione, non permettendo all&#8217;imputato di riparare alla propria condotta attraverso un programma appositamente elaborato che riduca il pericolo di reiterazione dell&#8217;illecito.</p>
<p>La Corte ha accolto la questione di legittimità costituzionale in riferimento all&#8217;articolo 3 della Costituzione, ritenendo irragionevole e foriero di disparità di trattamento che, tra i due reati a confronto, l&#8217;accesso alla messa alla prova sia precluso per la fattispecie meno grave (il piccolo spaccio), mentre per quella più grave (l&#8217;istigazione all&#8217;uso illecito di sostanze stupefacenti) sia, invece, ammissibile.</p>
<p>Ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 168-bis, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.</p>
<p>L'articolo <a href="https://studioavvocatodibari.it/2025/07/30/spaccio-di-lieve-entita-si-allestinzione-del-reato-con-messa-alla-prova/">Spaccio di lieve entità. Sì all&#8217;estinzione del reato con messa alla prova.</a> proviene da <a href="https://studioavvocatodibari.it">Studio Legale - Avvocato Domenico Di Bari</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Reato di violazione dell’obbligo di mantenimento del figlio. La Cassazione precisa se configura reato l’omesso versamento del denaro dovuto conferendo al suo posto un bene diverso.</title>
		<link>https://studioavvocatodibari.it/2024/05/07/reato-di-violazione-dellobbligo-di-mantenimento-del-figlio-la-cassazione-precisa-se-configura-reato-lomesso-versamento-del-denaro-dovuto-conferendo-al-suo-posto-un-bene-diverso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reato-di-violazione-dellobbligo-di-mantenimento-del-figlio-la-cassazione-precisa-se-configura-reato-lomesso-versamento-del-denaro-dovuto-conferendo-al-suo-posto-un-bene-diverso</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Domenico Di Bari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 16:34:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penali]]></category>
		<category><![CDATA[mancato versamento assegno mantenimento]]></category>
		<category><![CDATA[omesso versamento mantenimento]]></category>
		<category><![CDATA[violazione obblighi assistenza familiare]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>REATO DI VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO. LA CASSAZIONE PRECISA SE CONFIGURA REATO L’OMESSO VERSAMENTO DEL DENARO DOVUTO CONFERENDO AL SUO POSTO UN BENE DIVERSO. &#160; Il delitto di &#60;&#60;violazione degli obblighi di assistenza familiare&#62;&#62; previsto dall’art. 570 del codice penale. Il nostro codice penale prevede all’art. 570 il delitto di &#60;&#60;violazione degli obblighi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://studioavvocatodibari.it/2024/05/07/reato-di-violazione-dellobbligo-di-mantenimento-del-figlio-la-cassazione-precisa-se-configura-reato-lomesso-versamento-del-denaro-dovuto-conferendo-al-suo-posto-un-bene-diverso/">Reato di violazione dell’obbligo di mantenimento del figlio. La Cassazione precisa se configura reato l’omesso versamento del denaro dovuto conferendo al suo posto un bene diverso.</a> proviene da <a href="https://studioavvocatodibari.it">Studio Legale - Avvocato Domenico Di Bari</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>REATO DI VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO. </strong></p>
<p><strong>LA CASSAZIONE PRECISA SE CONFIGURA REATO L’OMESSO VERSAMENTO DEL DENARO DOVUTO CONFERENDO AL SUO POSTO UN BENE DIVERSO.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Il delitto di &lt;&lt;<em>violazione degli obblighi di assistenza familiare</em>&gt;&gt; previsto dall’art. 570 del codice penale.</strong></p>
<p>Il nostro codice penale prevede all’art. 570 il delitto di &lt;&lt;<em>violazione degli obblighi di assistenza familiare</em>&gt;&gt;, punendo, in particolare, tre distinte tipologie di condotte.</p>
<p>In primo luogo, la norma punisce &lt;&lt;<em>chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge</em>&gt;&gt;.</p>
<p>Viene punito poi chi &lt;&lt;<em>malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge</em>&gt;&gt;.</p>
<p>In ultimo, viene sottoposto a sanzione penale chi &lt;&lt;<em>fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa</em>&gt;&gt;.</p>
<p>In relazione alla prima ipotesi prevista dalla norma in questione, l’abbandono del domicilio diventa rilevante ed integra quindi il reato dal punto di vista oggettivo soltanto quando si tramuti in un persistente ed ingiustificato rifiuto di coabitazione.</p>
<p>Inoltre, come si evince dalla lettura della norma, per configurare il reato non è sufficiente il solo abbandono del domicilio, essendo altresì necessario che il soggetto agente si sottragga agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge.</p>
<p>La prima parte della norma fa inoltre riferimento al concetto di condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie nel cui ambito possono rientrarvi, per esempio, i casi di incesto o le ipotesi di infedeltà del coniuge.</p>
<p>In relazione poi alla seconda ipotesi, come visto, viene punito colui che malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge.</p>
<p>Con riferimento al concetto di malversare, la norma si riferisce alla condotta di appropriazione o distrazione a proprio favore di beni mobili o immobili.</p>
<p>Per dilapidare si intende invece lo sperperamento del patrimonio amministrato.</p>
<p>In ultimo, la terza ipotesi punisce chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore o inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato per sua colpa.</p>
<p>I mezzi di sussistenza sono quelli indispensabili a soddisfare delle necessità vitali.</p>
<p>Dal punto di vista dell’elemento soggettivo del reato, l’agente sarà punibile solo qualora abbia posto in essere le condotte sopra descritte con coscienza e volontà.</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>La Corte di Cassazione sulla possibilità di sostituire la somma di denaro dovuta per il mantenimento del figlio con altro bene.</em></strong></p>
<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14025 del 2024 (Sesta Sezione Penale) si è occupata nuovamente del reato di cui all’articolo 570 del codice penale.</p>
<p>In particolare ha dato soluzione al quesito se il reato possa ritenersi sussistente qualora l’obbligato al mantenimento, pur omettendo di corrispondere la somma di denaro stabilita dal giudice civile, abbia conferito al suo posto un bene diverso.</p>
<p>Nel caso specifico oggetto della sentenza in questione, l’imputato obbligato al mantenimento, anziché pagare la somma di denaro stabilita con provvedimento del giudice civile, aveva ceduto direttamente alla madre del figlio il proprio credito di tremila euro vantato nei confronti del datore di lavoro.</p>
<p>Per la Corte di Cassazione tuttavia tale condotta non è idonea ad escludere il reato.</p>
<p>Per gli ermellini infatti, &lt;&lt;<em>integra &lt;&lt;…&gt;&gt; il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare la condotta del genitore che, obbligato con provvedimento del giudice civile a versare una somma di denaro a titolo di contributo per il mantenimento di un figlio minore, gli conferisce altro bene, quando tale prestazione sia inidonea ad assicurare una concreta e rapida disponibilità economica ad un soggetto privo di capacità reddituale</em>&gt;&gt;.</p>
<p>Conseguentemente per la Corte &lt;&lt;<em>l’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minore non può essere assolto dal genitore a mezzo della cessione di un credito verso un terzo, peraltro di complessa escussione e di incerta realizzazione</em>&gt;&gt;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://studioavvocatodibari.it/2024/05/07/reato-di-violazione-dellobbligo-di-mantenimento-del-figlio-la-cassazione-precisa-se-configura-reato-lomesso-versamento-del-denaro-dovuto-conferendo-al-suo-posto-un-bene-diverso/">Reato di violazione dell’obbligo di mantenimento del figlio. La Cassazione precisa se configura reato l’omesso versamento del denaro dovuto conferendo al suo posto un bene diverso.</a> proviene da <a href="https://studioavvocatodibari.it">Studio Legale - Avvocato Domenico Di Bari</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Omesso mantenimento dei figli: lo stato di disoccupazione dell’obbligato non esclude sempre il reato previsto dall’art. 570 cp.</title>
		<link>https://studioavvocatodibari.it/2024/01/24/omesso-mantenimento-dei-figli-lo-stato-di-disoccupazione-dellobbligato-non-esclude-sempre-il-reato-previsto-dallart-570-cp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=omesso-mantenimento-dei-figli-lo-stato-di-disoccupazione-dellobbligato-non-esclude-sempre-il-reato-previsto-dallart-570-cp</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Domenico Di Bari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 11:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penali]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione reato non mantenere figlio]]></category>
		<category><![CDATA[omesso mantenimento figlio]]></category>
		<category><![CDATA[reato violazione obblighi assistenza familiare]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>OMESSO MANTENIMENTO DEI FIGLI: QUANDO LO STATO DI DISOCCUPAZIONE ESCLUDE IL REATO.   Il reato di &#60;&#60;violazione degli obblighi di assistenza familiare&#62;&#62; previsto dall’art. 570 del codice penale. L’art. 570 del codice penale prevede tre distinte ipotesi di reato. La prima di queste consiste nel fatto di &#60;&#60;chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://studioavvocatodibari.it/2024/01/24/omesso-mantenimento-dei-figli-lo-stato-di-disoccupazione-dellobbligato-non-esclude-sempre-il-reato-previsto-dallart-570-cp/">Omesso mantenimento dei figli: lo stato di disoccupazione dell’obbligato non esclude sempre il reato previsto dall’art. 570 cp.</a> proviene da <a href="https://studioavvocatodibari.it">Studio Legale - Avvocato Domenico Di Bari</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>OMESSO MANTENIMENTO DEI FIGLI: QUANDO LO STATO DI DISOCCUPAZIONE ESCLUDE IL REATO.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><em>Il reato di &lt;&lt;violazione degli obblighi di assistenza familiare&gt;&gt; previsto dall’art. 570 del codice penale.</em></strong></p>
<p>L’art. 570 del codice penale prevede tre distinte ipotesi di reato.</p>
<p>La prima di queste consiste nel fatto di &lt;&lt;<em>chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge</em>&gt;&gt;.</p>
<p>La seconda consiste nel fatto di chiunque &lt;&lt;<em>malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge&gt;&gt;.</em></p>
<p>La terza consiste nel fatto di chi &lt;&lt;<em>fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa</em>&gt;&gt;.</p>
<p>Per quanto riguarda la prima ipotesi, dal punto di vista dell’elemento oggettivo del reato in questione, l’abbandono del domicilio è rilevante solamente quando si concreti in un persistente ed ingiustificato rifiuto di coabitazione.</p>
<p>E’ stato poi precisato che l’abbandono del domicilio non integra da solo il reato, dovendo ad esso sommarsi la sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge.</p>
<p>Così, per esempio, si deve escludere il reato nel caso di momentaneo allontanamento di uno dei coniugi per motivi di lavoro, oppure per il comportamento immorale dell’altro coniuge.</p>
<p>Sempre in relazione alla prima ipotesi, occorre precisare il concetto di condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie.</p>
<p>Al riguardo, potrebbero secondo la giurisprudenza rientrarvi per esempio i casi di incesto o le ipotesi di infedeltà del coniuge.</p>
<p>Per quanto riguarda la seconda ipotesi, come detto, il fatto consiste nel malversare o dilapidare i beni del figlio minore o del coniuge.</p>
<p>Malversare significa appropriarsi o distrarre a proprio favore beni mobili o immobili.</p>
<p>Dilapidare significa invece sperperare, dissipare, anche in parte, il patrimonio amministrato.</p>
<p>Per quanto concerne la terza ipotesi, come detto sopra, è punito chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore o inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato per sua colpa.</p>
<p>I mezzi di sussistenza sono quei mezzi indispensabili a soddisfare delle necessità essenziali per la vita, come il vitto, il vestiario, l’abitazione.</p>
<p>Dal punto di vista dell’elemento soggettivo del reato, è prevista una punibilità a titolo di dolo generico.</p>
<p>Ciò vuol dire che l’agente sarà punibile solo laddove abbia agito con coscienza e volontà di sottrarsi agli obblighi di assistenza familiare.</p>
<p>Con particolare riferimento alla terza ipotesi di reato sopra delineata, l’agente è punibile se consapevole dello stato di bisogno in cui viene a trovarsi il soggetto passivo.</p>
<p><em> </em></p>
<p><strong><em>La recente pronuncia della Corte di Cassazione sull’omesso mantenimento durante lo stato di disoccupazione.</em></strong></p>
<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1143 del 10 gennaio 2024 (Quinta Sezione Penale) è tornata ad occuparsi del reato di cui all’articolo 570 del codice penale.</p>
<p>In particolare è intervenuta in tema di mancata corresponsione del mantenimento dei figli in caso l’obbligato versi in uno stato di disoccupazione.</p>
<p>Secondo la Cassazione non esclude il reato di &lt;&lt;<em>violazione degli obblighi di assistenza familiare</em>&gt;&gt; il formale stato di disoccupazione addotto dall’imputato.</p>
<p>Gli ermellini si sono così espressi richiamando il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua &lt;&lt;<em>in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato di disoccupazione dell’obbligato</em>&gt;&gt;.</p>
<p>Dunque, dimostrare una condizione economica “non buona”, non è sufficiente ai fini della non punibilità dell’omissione.</p>
<p>La decisione della Cassazione non sorprende anche perché è coerente con il suo rigido orientamento già formato sull’argomento.</p>
<p>L'articolo <a href="https://studioavvocatodibari.it/2024/01/24/omesso-mantenimento-dei-figli-lo-stato-di-disoccupazione-dellobbligato-non-esclude-sempre-il-reato-previsto-dallart-570-cp/">Omesso mantenimento dei figli: lo stato di disoccupazione dell’obbligato non esclude sempre il reato previsto dall’art. 570 cp.</a> proviene da <a href="https://studioavvocatodibari.it">Studio Legale - Avvocato Domenico Di Bari</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reato di Stalking</title>
		<link>https://studioavvocatodibari.it/2024/01/10/reato-di-stalking/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reato-di-stalking</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Domenico Di Bari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 02:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penali]]></category>
		<category><![CDATA[Atti persecutori]]></category>
		<category><![CDATA[Minacce]]></category>
		<category><![CDATA[Stalking]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>DUE SOLI EPISODI DI MINACCIA O MOLESTIA POSSONO COSTITUIRE STALKING? &#160; Il reato di &#60;&#60;atti persecutori&#62;&#62; (cosiddetto “stalking”) previsto dall’articolo 612 bis del codice penale. Il reato di “atti persecutori” previsto dall’articolo 612 bis del codice penale, è stato introdotto dal nostro legislatore nel 2009. La norma punisce con la reclusione da un anno a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://studioavvocatodibari.it/2024/01/10/reato-di-stalking/">Reato di Stalking</a> proviene da <a href="https://studioavvocatodibari.it">Studio Legale - Avvocato Domenico Di Bari</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DUE SOLI EPISODI DI MINACCIA O MOLESTIA POSSONO COSTITUIRE STALKING?</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Il reato di &lt;&lt;atti persecutori&gt;&gt; (cosiddetto “stalking”) previsto dall’articolo 612 bis del codice penale.</em></strong></p>
<p>Il reato di “atti persecutori” previsto dall’<a href="https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-iii/art612bis.html">articolo 612 bis del codice penale</a>, è stato introdotto dal nostro legislatore nel 2009. La norma punisce con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque con &lt;&lt;CONDOTTE REITERATE&gt;&gt;, &lt;&lt;MINACCIA O MOLESTA&gt;&gt; taluno in modo da provocare un &lt;&lt;PERDURANTE E GRAVE STATO D’ANSIA O DI PAURA&gt;&gt;, ovvero un &lt;&lt;FONDATO TIMORE PER L’INCOLUMITA’&gt;&gt;, ovvero una &lt;&lt;ALTERAZIONE DELLE PROPRIE ABITUDINI DI VITA&gt;&gt;.</p>
<p>Si prevede poi che la pena di cui sopra sia aggravata quando ricorrano delle circostanze particolari espressamente indicate.</p>
<p>Così, per esempio, la pena è aumentata se l’<a href="https://studioavvocatodibari.it/indagato-imputato/">autore dello stalking</a> è il coniuge o persona che ha avuto una relazione affettiva con la <a href="https://studioavvocatodibari.it/vittima-del-reato/">vittima.</a> Si applica l&#8217;aumento inoltre se il fatto viene commesso utilizzando strumenti tecnologici (si pensi allo stalking tramite social network).</p>
<p>La pena è poi incrementata qualora la persona offesa sia un minore, una donna incinta, una persona disabile, oppure se il fatto venga realizzato con arma.</p>
<p>Il bene giuridico tutelato dalla norma in questione è la libertà morale della persona, la quale viene salvaguardata così dalle intrusioni moleste e assillanti.</p>
<p>Per poter procedere contro il responsabile della condotta persecutoria occorre la presentazione di <a href="https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-iii/art336.html">querela</a> da parte della vittima. Si tratta infatti &#8211; salvo alcune ipotesi di procedibilità d’ufficio &#8211; di reato procedibile a querela. La querela, proprio per la delicatezza del reato, può essere presentata entro sei mesi (invece degli ordinari tre) dal fatto.</p>
<p>Sul piano oggettivo risponde del reato l’agente che ponga in essere condotte reiterate di minaccia o molestia, che comportino la realizzazione di almeno uno tra i tre eventi menzionati dalla norma.</p>
<p>Si pensi alla mutazione delle abitudini di vita della vittima per via dei continui appostamenti del persecutore.</p>
<p>Una condotta di tale tipo lederebbe infatti la libertà morale della persona offesa, che è come detto il bene giuridico tutelato, e integrerebbe quindi il reato.</p>
<p>Sul versante soggettivo invece, trattandosi di reato punibile a titolo di dolo generico, occorre che l’agente agisca con coscienza e volontà.</p>
<p>Dalla lettura dell’articolo 612 bis risulta da subito evidente come sia fondamentale comprendere l’esatto significato della dizione &lt;&lt;CONDOTTE REITERATE&gt;&gt; di cui parla la norma.</p>
<p>Occorre infatti chiedersi quanti episodi di minaccia o molestia, in concreto, siano sufficienti perché si concretizzi il reato di stalking.</p>
<p>La risposta a tale interrogativo è stata fornita dalla Corte di Cassazione, ribadendo in realtà un principio che aveva già espresso in precedente occasione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>L’intervento della Corte di Cassazione penale.</em></strong></p>
<p>La Cassazione ha affermato il principio per cui &lt;&lt;ANCHE DUE SOLE CONDOTTE di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo&gt;&gt; sono &lt;&lt;idonee a costituire la “reiterazione” richiesta dalla norma incriminatrice&gt;&gt;.</p>
<p>Una condotta ti tale tipo integra quindi il reato di stalking.</p>
<p>Tale principio come detto è stato sancito dalla Cassazione già in due occasioni con le sentenze n. 47038 del 2019 e n. 6207 del 2021.</p>
<p>Può quindi ritenersi, allo stato, un orientamento consolidato da parte degli ermellini.</p>
<p>L'articolo <a href="https://studioavvocatodibari.it/2024/01/10/reato-di-stalking/">Reato di Stalking</a> proviene da <a href="https://studioavvocatodibari.it">Studio Legale - Avvocato Domenico Di Bari</a>.</p>
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		<title>Costringere l&#8217;ex a conversazione non voluta</title>
		<link>https://studioavvocatodibari.it/2024/01/02/costringere-lex-a-conversazione-non-voluta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=costringere-lex-a-conversazione-non-voluta</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Domenico Di Bari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2024 11:18:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penali]]></category>
		<category><![CDATA[reato costringere dialogo]]></category>
		<category><![CDATA[violenza privata costringere conversazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>COSTRINGERE L’EX A SUBIRE UNA CONVERSAZIONE: &#60;&#60;VIOLENZA PRIVATA&#62;&#62; O &#60;&#60;SEQUESTRO DI PERSONA&#62;&#62;?   Il reato di violenza privata previsto dall’articolo 610 del codice penale. L’articolo 610 del codice penale punisce con la reclusione fino a quattro anni &#60;&#60;chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa&#62;&#62;. Tale reato si pone [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>COSTRINGERE L’EX A SUBIRE UNA CONVERSAZIONE: &lt;&lt;VIOLENZA PRIVATA&gt;&gt; O &lt;&lt;SEQUESTRO DI PERSONA&gt;&gt;?</strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>Il reato di violenza privata previsto dall’articolo 610 del codice penale.</em></strong></p>
<p>L’<a href="https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-iii/art610.html">articolo 610 del codice penale</a> punisce con la reclusione fino a quattro anni &lt;&lt;chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa&gt;&gt;.</p>
<p>Tale reato si pone a tutela del bene giuridico della libertà morale quale facoltà di determinarsi in maniera spontanea, in base a processi motivazionali autonomi.</p>
<p>La condotta incriminata consiste nell’uso della violenza o della minaccia quale mezzo per costringere altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa.</p>
<p>Per violenza non deve intendersi solo quella fisica (cosiddetta violenza propria), ma quella attuata con qualunque mezzo idoneo a condizionare la volontà della vittima (cosiddetta violenza impropria).</p>
<p>La minaccia è invece l’altra modalità della condotta, e consiste nel prospettare ad una persona un male ingiusto, la cui verificazione dipende dalla volontà di chi la pone in essere (che è il cosiddetto agente).</p>
<p>Trattandosi di reato di evento, alla minaccia o alla violenza deve seguire una conseguenza ben determinata, ossia il fare, tollerare, od omettere qualche cosa da parte della <a href="https://studioavvocatodibari.it/vittima-del-reato/">vittima</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Il reato di sequestro di persona previsto dall’articolo 605 del codice penale.</em></strong></p>
<p>Il <a href="https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-ii/art605.html">reato di sequestro di persona è rubricato invece all’articolo 605</a>, che punisce con la reclusione da sei mesi a otto anni &lt;&lt;chiunque priva taluno della libertà personale&gt;&gt;.</p>
<p>La disposizione normativa in questione prevede una pena diversa e aumentata in determinate ipotesi espressamente indicate.</p>
<p>La pena è per esempio della reclusione da uno a dieci anni se il fatto viene commesso ai danni di un ascendente, di un discendente o del coniuge, o se viene commesso da un pubblico ufficiale abusando delle proprie funzioni. La pena può arrivare sino all’ergastolo se il colpevole realizzi il fatto ai danni di un minore procurandone altresì la morte.</p>
<p>E’ prevista inoltre dall’articolo 605 la possibilità di ottenere una diminuzione sostanziosa della pena (fino alla metà) per l’imputato che si sia adoperato perché il minore sequestrato riacquisti la propria libertà, o che abbia collaborato con le autorità per scongiurare conseguenze ulteriori dovute alla propria attività criminosa (ad esempio aiutando nella raccolta di elementi di prova decisivi per la cattura di un complice).</p>
<p>Il reato di sequestro di persona si pone a tutela del bene giuridico della libertà personale, e si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la privazione della predetta libertà.</p>
<p>Trattandosi di un reato permanente, per potersi configurare occorre che la restrizione della libertà si protragga per un tempo giuridicamente apprezzabile, che sia tale da procurare la lesione del bene giuridico protetto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Costringere l’ex ad una conversazione configura il reato di &lt;&lt;violenza privata&gt;&gt; o di &lt;&lt;sequestro di persona&gt;&gt;? La Corte di Cassazione fa chiarezza sul punto.</em></strong></p>
<p>La Corte di Cassazione si è pronunciata recentemente inquadrando tale condotta nell’alveo della &lt;&lt;violenza privata&gt;&gt;, ponendo l’elemento distintivo rispetto alla fattispecie di &lt;&lt;sequestro di persona&gt;&gt;: quest’ultimo reato (più grave dal punto di vista sanzionatorio) ritenuto senz’altro differente dal punto di vista del bene giuridico tutelato.</p>
<p>A sostegno di tale decisione, infatti, vi è la circostanza che nel caso concreto la volontà dell’<a href="https://studioavvocatodibari.it/indagato-imputato/">imputato</a> non era finalizzata a limitare la &lt;&lt;libertà di movimento&gt;&gt; della vittima (bene giuridico protetto dal reato di &lt;&lt;sequestro di persona&gt;&gt;), ma piuttosto a comprometterne la &lt;&lt;libertà psichica&gt;&gt; (bene giuridico tutelato dal reato di &lt;&lt;violenza privata&gt;&gt;).</p>
<p>La volontà dell’imputato era infatti quella di &lt;&lt;avere il tempo necessario per conversare con la donna, costringendola pertanto ad entrare in auto ed a subire un dialogo con l’imputato non voluto &lt;&lt;…&gt;&gt;, realizzando in tal modo l’elemento oggettivo tipico del delitto di violenza privata, al quale la sua volontà era diretta&gt;&gt;.</p>
<p>Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione Penale Sez. V con la sentenza n. 2480 del 2021.</p>
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		<title>Violenza sessuale. Non esiste il consenso implicito.</title>
		<link>https://studioavvocatodibari.it/2023/10/02/violenza-sessuale-non-esiste-il-consenso-implicito/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=violenza-sessuale-non-esiste-il-consenso-implicito</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Domenico Di Bari]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 10:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penali]]></category>
		<category><![CDATA[atto sessuale non consenziente]]></category>
		<category><![CDATA[violenza carnale]]></category>
		<category><![CDATA[violenza sessuale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Violenza sessuale. Non esiste il consenso implicito. L’art. 609 bis del codice penale disciplina il reato di violenza sessuale punendo con la reclusione da sei a dodici anni &#60;&#60;chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali&#62;&#62; (primo comma). La medesima norma al secondo comma stabilisce [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Violenza sessuale. Non esiste il consenso implicito.</strong></p>
<p>L’art. 609 bis del codice penale disciplina il reato di violenza sessuale punendo con la reclusione da sei a dodici anni &lt;&lt;<em>chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali&gt;&gt; (primo comma).</em></p>
<p>La medesima norma al secondo comma stabilisce che<em> &lt;&lt;alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa &lt;&lt;…&gt;&gt;; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona&gt;&gt;.</em></p>
<p>Il codice penale prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio quando alla violenza sessuale partecipano più persone riunite.</p>
<p>In tal caso infatti, per la violenza sessuale di gruppo, l’art. 609 octies prevede la pena della reclusione da otto a quattordici anni.</p>
<p>Come visto, la fattispecie incriminatrice di &lt;&lt;<em>violenza sessuale</em>&gt;&gt; di cui all’art. 609 bis c.p. prospetta due tipi di condotta.</p>
<p>E’ punita infatti in primo luogo la cosiddetta violenza per costrizione, che si realizza impiegando violenza, minaccia o abuso d’autorità.</p>
<p>In secondo luogo, viene punita la cosiddetta violenza per induzione di cui al secondo comma.</p>
<p>In tale ultimo caso l’agente sarebbe responsabile in quanto ha operato mediante un abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima al momento del fatto, ovvero attraverso un inganno della persona offesa per essersi sostituito ad altra persona.</p>
<p>Il reato in questione si pone a tutela del bene giuridico della libertà sessuale.</p>
<p>L’atto sessuale di cui parla la norma fa riferimento al sesso dal punto di vista anatomico, fisiologico o funzionale, e non è quindi limitato alle zone genitali, ma invece a tutte le aree del corpo ritenute “erogene”.</p>
<p><strong>La decisione della Corte di Cassazione penale sul confine tra “mancanza di consenso” e “manifestazione di dissenso” da parte della persona offesa.</strong></p>
<p>La Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 19599 del 2023 si è posta l’interrogativo se per l’integrazione del reato di violenza sessuale sia sufficiente la dimostrazione della mancanza di consenso della vittima, o se occorra invece la prova di una espressa manifestazione di dissenso.</p>
<p>Con tale pronuncia gli ermellini hanno stabilito il principio per cui &lt;&lt;<em>integra l’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona</em>&gt;&gt; (si pensi all’ipotesi in cui quest’ultima sia dormiente).</p>
<p>In sostanza, secondo i giudici di legittimità non esistono indici normativi che possano imporre, in capo al soggetto passivo del reato, un onere nemmeno implicito, di espressione del dissenso.</p>
<p>Al contrario si deve ritenere che &lt;&lt;<em>tale dissenso sia da presumersi e che pertanto sia necessaria, ai fini dell’esclusione dell’offensività della condotta, una manifestazione di consenso del soggetto passivo che quand’anche non espresso, presenti segni chiari ed univoci che consentano di ritenerlo esplicitato in forma tacita</em>&gt;&gt;.</p>
<p>Conclude quindi la Cassazione affermando che, <em>&lt;&lt;nei reati contro la libertà sessuale, il dissenso è sempre presunto, salva prova contraria&gt;&gt;.</em></p>
<p>L'articolo <a href="https://studioavvocatodibari.it/2023/10/02/violenza-sessuale-non-esiste-il-consenso-implicito/">Violenza sessuale. Non esiste il consenso implicito.</a> proviene da <a href="https://studioavvocatodibari.it">Studio Legale - Avvocato Domenico Di Bari</a>.</p>
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		<item>
		<title>Stalking per interposta persona. Si integra comunque il reato.</title>
		<link>https://studioavvocatodibari.it/2022/09/07/stalking-per-interposta-persona-si-integra-comunque-il-reato/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stalking-per-interposta-persona-si-integra-comunque-il-reato</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Domenico Di Bari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 10:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penali]]></category>
		<category><![CDATA[Atti persecutori]]></category>
		<category><![CDATA[Stalking]]></category>
		<category><![CDATA[stalking con terza persona]]></category>
		<category><![CDATA[stalking interposta persona]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>STALKING PER INTERPOSTA PERSONA. SI INTEGRA COMUNQUE IL REATO?   Il reato di &#60;&#60;atti persecutori&#62;&#62; (cosiddetto “stalking”) previsto dall’articolo 612 bis del codice penale. L’articolo 612 bis del codice penale rubricato &#60;&#60;atti persecutori&#62;&#62; punisce con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque con &#60;&#60;CONDOTTE REITERATE&#62;&#62;, &#60;&#60;MINACCIA O MOLESTA&#62;&#62; taluno in [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>STALKING PER INTERPOSTA PERSONA. SI INTEGRA COMUNQUE IL REATO?</strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>Il reato di &lt;&lt;atti persecutori&gt;&gt; (cosiddetto “stalking”) previsto dall’articolo 612 bis del codice penale.</em></strong></p>
<p>L’articolo 612 bis del codice penale rubricato &lt;&lt;atti persecutori&gt;&gt; punisce con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque con &lt;&lt;CONDOTTE REITERATE&gt;&gt;, &lt;&lt;MINACCIA O MOLESTA&gt;&gt; taluno in modo da provocare un &lt;&lt;PERDURANTE E GRAVE STATO D’ANSIA O DI PAURA&gt;&gt;, ovvero un &lt;&lt;FONDATO TIMORE PER L’INCOLUMITA’&gt;&gt;, ovvero una &lt;&lt;ALTERAZIONE DELLE PROPRIE ABITUDINI DI VITA&gt;&gt;.</p>
<p>La stessa norma prevede un aggravamento del trattamento sanzionatorio al verificarsi di alcune circostanze.</p>
<p>E’ prevista infatti una punizione più severa se l’autore del reato sia il coniuge della vittima o una persona che con quest’ultima ha intrattenuto un legame di natura affettiva.</p>
<p>La pena è aggravata nei casi in cui la condotta persecutoria venga posta in essere utilizzando uno strumento informatico o telematico (si pensi all’utilizzo di un computer o di un telefono).</p>
<p>Un aumento di pena è previsto poi nei casi in cui la vittima della condotta sia un minore, una donna in stato di gravidanza, una persona con disabilità, o qualora il fatto sia commesso con armi o da persona travisata.</p>
<p>La norma in questione si pone a tutela del bene giuridico della libertà morale della vittima, che viene tutelata in tal modo da condotte moleste e assillanti.</p>
<p>L’autore della condotta potrà essere perseguito penalmente se vi è stata la presentazione di una querela da parte della vittima.</p>
<p>Il reato è infatti procedibile normalmente a querela della persona offesa, salvo alcune ipotesi specifiche di procedibilità d’ufficio.</p>
<p>Il legislatore, vista la delicatezza del reato, ha concesso alla persona offesa un termine maggiore per la proposizione della querela: fissato a sei mesi dal fatto (invece degli ordinari tre mesi).</p>
<p>Sul piano oggettivo risponde del reato l’agente che ponga in essere plurime condotte di minaccia o molestia, che realizzino almeno uno tra i tre eventi a cui fa riferimento la norma.</p>
<p>Si pensi al perdurante e grave stato di ansia o di paura per via dei continui appostamenti del persecutore.</p>
<p>La condotta deve essere in grado di ledere la libertà morale della persona offesa, che è come detto il bene giuridico tutelato dal reato di &lt;&lt;atti persecutori&gt;&gt;.</p>
<p>Dal punto di vista dell’elemento psicologico richiesto per l’integrazione del reato invece, quest’ultimo è punibile a titolo di dolo generico.</p>
<p>E&#8217; sufficiente infatti che l’agente ponga in essere la condotta sopra descritta con coscienza e volontà.</p>
<p>Analizzato sommariamente il reato, potrebbe chiedersi se anche le molestie “indirette”, ossia effettuate tramite interposta persona, possano dare luogo all’integrazione del reato di stalking previsto dall’articolo 612 bis.</p>
<p>La Corte di Cassazione recentemente si è trovata a dare risposta a tale quesito, consolidando quella che è da tempo una pacifica interpretazione della norma.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>L’intervento della Corte di Cassazione penale sullo stalking per interposta persona.</em></strong></p>
<p>Per la Corte di Cassazione &lt;&lt;<em>nel reato di atti persecutori può non esservi coincidenza tra soggetto passivo e destinatario materiale della condotta&gt;&gt;.</em></p>
<p>Ciò <em>&lt;&lt;in quanto lo stato di ansia, paura o timore, che integra la fattispecie, può essere indotto nel primo anche da comportamenti ai danni di terze persone, legate alla vittima da vincoli qualificati</em>&gt;&gt;.</p>
<p>Dal punto di vista dell’elemento psicologico, però, l&#8217;agente dovrà agire &lt;&lt;<em>nella consapevolezza che la vittima certamente sarà posta a conoscenza della sua attività intrusiva e persecutoria, volta a condizionarne indirettamente le abitudini di vita</em>&gt;&gt;.</p>
<p>Dunque, per potersi realizzare il reato di stalking non occorre che vi sia coincidenza tra soggetto passivo (che è la vittima in concreto presa di mira) e destinatario materiale della condotta persecutoria (cosiddetto soggetto intermediario o interposta persona).</p>
<p>Questo perché anche comportamenti realizzati per interposta persona che abbia un legame qualificato con la vittima sono in grado di procurare uno stato d’ansia o di paura, un timore per l’incolumità, o un’alterazione delle abitudini di vita.</p>
<p>A tali conclusioni la Corte di Cassazione penale è giunta con la sentenza n. 31596 del 2022, consolidando un pacifico orientamento giurisprudenziale già formato sull&#8217;argomento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://studioavvocatodibari.it/2022/09/07/stalking-per-interposta-persona-si-integra-comunque-il-reato/">Stalking per interposta persona. Si integra comunque il reato.</a> proviene da <a href="https://studioavvocatodibari.it">Studio Legale - Avvocato Domenico Di Bari</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Quando è lecita l&#8217;occupazione abusiva di immobile.</title>
		<link>https://studioavvocatodibari.it/2022/07/20/quando-e-lecita-loccupazione-abusiva-di-immobile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quando-e-lecita-loccupazione-abusiva-di-immobile</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Domenico Di Bari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 15:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penali]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione immobile]]></category>
		<category><![CDATA[stato di necessità occupare immobile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studioavvocatodibari.it/?p=4718</guid>

					<description><![CDATA[<p>STATO DI NECESSITA’. PUO’ GIUSTIFICARE L’OCCUPAZIONE ABUSIVA DI UN IMMOBILE?   Lo &#60;&#60;stato di necessità&#62;&#62; nel nostro codice penale. Può accadere che un soggetto realizzi un&#8217;azione criminosa, ma che per la particolarità del caso specifico venga “giustificata” dall’ordinamento giuridico. A tale scopo il nostro codice elenca una serie di cause di giustificazione che qualora integrate [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://studioavvocatodibari.it/2022/07/20/quando-e-lecita-loccupazione-abusiva-di-immobile/">Quando è lecita l&#8217;occupazione abusiva di immobile.</a> proviene da <a href="https://studioavvocatodibari.it">Studio Legale - Avvocato Domenico Di Bari</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>STATO DI NECESSITA’. PUO’ GIUSTIFICARE L’OCCUPAZIONE ABUSIVA DI UN IMMOBILE?</strong></p>
<p><em> </em></p>
<p><strong><em>Lo &lt;&lt;stato di necessità&gt;&gt; nel nostro codice penale.</em></strong></p>
<p>Può accadere che un soggetto realizzi un&#8217;azione criminosa, ma che per la particolarità del caso specifico venga “giustificata” dall’ordinamento giuridico.</p>
<p>A tale scopo il nostro codice elenca una serie di cause di giustificazione che qualora integrate fanno sì che la condotta, anche se astrattamente riconducibile ad un reato, non sia da considerarsi antigiuridica.</p>
<p>Il <a href="https://studioavvocatodibari.it/indagato-imputato/">soggetto autore del reato</a>, in sostanza, non verrebbe così punito.</p>
<p>Tra le cause di giustificazione <a href="https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iii/capo-i/art54.html">il codice penale annovera lo &lt;&lt;stato di necessità&gt;&gt; previsto dall’articolo 54</a>.</p>
<p>Tale norma stabilisce che &lt;&lt;non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo&gt;&gt;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>L’occupazione abusiva di immobile e l’applicabilità della scusante dello &lt;&lt;stato di necessità&gt;&gt;.</em></strong></p>
<p>Chi occupa abusivamente un immobile commette il <a href="https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-i/art633.html">reato di &lt;&lt;invasione di terreni o edifici&gt;&gt;</a>.</p>
<p>In particolare è punito &lt;&lt;chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto&gt;&gt;.</p>
<p>Tale disposizione è stata ideata per tutelare l’inviolabilità della proprietà immobiliare, che è il bene giuridico salvaguardato dalla norma in questione.</p>
<p>Perché si possa realizzare tale reato occorre che vi sia una invasione arbitraria del terreno o dell’edificio.</p>
<p>Non è necessario che sia protratta per un lungo periodo.</p>
<p>L&#8217;invasione deve essere però finalizzata all&#8217;occupazione o a trarre comunque altre utilità.</p>
<p>Per concretizzarsi il delitto non occorre che l’invasione sia accompagnata da una condotta violenta, ma deve comunque avvenire in maniera arbitraria.</p>
<p>Di recente la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in un caso di occupazione abusiva di una casa popolare da parte di una famiglia.</p>
<p>Nello specifico gli occupanti chiedevano che la loro condotta non fosse punita perché giustificata dall’impellente necessità di fornire una abitazione ai figli minori.</p>
<p>Tale esigenza sarebbe sorta dopo uno sfratto per morosità, non potendo attendere il compimento della procedura di assegnazione degli alloggi popolari.</p>
<p>La Cassazione ha ribadito il principio per cui &lt;&lt;l’abusiva occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità &lt;&lt;&#8230;&gt;&gt; che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione &lt;&lt;…&gt;&gt;.</p>
<p>Questo tuttavia &lt;&lt;sempre che ricorrano &lt;&lt;&#8230;&gt;&gt; gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo&gt;&gt;.</p>
<p>Per la Corte la scusante può in particolare essere &lt;&lt;invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio&gt;&gt;.</p>
<p>Non può invocarsi invece per sopperire alla necessità &lt;&lt;di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa&gt;&gt;.</p>
<p>Con tale pronuncia il giudice di legittimità ha dunque confermato l’astratta applicabilità della causa di giustificazione in questione in casi simili.</p>
<p>L&#8217;applicabilità tuttavia è subordinata al fatto che siano presenti gli elementi dell’attualità del pericolo e della sua transitorietà.</p>
<p>Questo il principio ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 46054 del 2021, con cui ha annullato la sentenza di condanna impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello.</p>
<p>L'articolo <a href="https://studioavvocatodibari.it/2022/07/20/quando-e-lecita-loccupazione-abusiva-di-immobile/">Quando è lecita l&#8217;occupazione abusiva di immobile.</a> proviene da <a href="https://studioavvocatodibari.it">Studio Legale - Avvocato Domenico Di Bari</a>.</p>
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		<title>Acquisto stupefacente per utilizzo con amici. Si configura il reato di spaccio o l&#8217;illecito amministrativo riguardante l&#8217;uso personale?</title>
		<link>https://studioavvocatodibari.it/2022/07/20/acquisto-stupefacente-per-utilizzo-con-amici-si-configura-il-reato-di-spaccio-o-un-mero-illecito-amministrativo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acquisto-stupefacente-per-utilizzo-con-amici-si-configura-il-reato-di-spaccio-o-un-mero-illecito-amministrativo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Domenico Di Bari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 14:24:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penali]]></category>
		<category><![CDATA[consumo di gruppo droga]]></category>
		<category><![CDATA[spaccio]]></category>
		<category><![CDATA[uso personale stupefacente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>ACQUISTO STUPEFACENTE PER UTILIZZO CON AMICI. SI CONFIGURA IL REATO DI SPACCIO O L’ILLECITO AMMINISTRATIVO RIGUARDANTE L’USO PERSONALE? &#160; Potrebbe chiedersi quali siano le conseguenze giuridiche a cui andrebbe incontro colui che acquisti dello stupefacente con l’intenzione di utilizzarlo, poi, insieme ad amici. La risposta all’interrogativo ha significativi risvolti pratici dal momento in cui il [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ACQUISTO STUPEFACENTE PER UTILIZZO CON AMICI. SI CONFIGURA IL REATO DI SPACCIO O L’ILLECITO AMMINISTRATIVO RIGUARDANTE L’USO PERSONALE?</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Potrebbe chiedersi quali siano le conseguenze giuridiche a cui andrebbe incontro colui che acquisti dello stupefacente con l’intenzione di utilizzarlo, poi, insieme ad amici.</p>
<p>La risposta all’interrogativo ha significativi risvolti pratici dal momento in cui il D.P.R. n. 309 del 1990 (Testo Unico in materia di stupefacenti) punisce su un piano nettamente distinto l’attività di spaccio e il mero utilizzo personale della sostanza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>L’attività di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope punita dall’articolo 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 (Testo Unico in materia di stupefacenti).</em></strong></p>
<p>L’attività di spaccio costituisce reato e per questo è punita dall’articolo 73 del Testo Unico in materia di stupefacenti anche con la pena della reclusione.</p>
<p>L’articolo 73 stabilisce infatti che chiunque &lt;&lt;<em>coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope</em> &lt;&lt;…&gt;&gt; <em>è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000</em>&gt;&gt;.</p>
<p>A mitigare la rigida pena prevista dal primo comma interviene il comma 5 del medesimo articolo, riferito alle ipotesi di &lt;&lt;<em>lieve entità</em>&gt;&gt;.</p>
<p>Il comma 5 stabilisce infatti che quando &lt;&lt;<em>per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze</em>&gt;&gt; i fatti siano da ritenersi di &lt;&lt;<em>lieve entità</em>&gt;&gt; si applica la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>L’utilizzo personale di sostanze stupefacenti o psicotrope punito dall’articolo 75 del D.P.R. n. 309 del 1990 (Testo Unico in materia di stupefacenti).</em></strong></p>
<p>Al contrario, il mero utilizzo personale della sostanza è punito meno severamente dalla norma.</p>
<p>Non si tratta infatti più di un reato, ma di un mero illecito amministrativo previsto dall’articolo 75 del D.P.R. n. 309 del 1990.</p>
<p>L’articolo 75 punisce infatti &lt;&lt;<em>chiunque, per farne un uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope</em>&gt;&gt;.</p>
<p>Trattandosi in tale caso di illecito amministrativo, la condotta non viene sanzionata con la reclusione o la multa, ma con semplici sanzioni amministrative, la cui durata può variare a seconda della tipologia di sostanza utilizzata.</p>
<p>Tra le sanzioni amministrative previste dall’articolo 75 vi è per esempio la sospensione della patente di guida o il divieto di conseguirla per un periodo fino a tre anni, la sospensione della licenza del porto d’armi o il divieto di conseguirla, la sospensione del passaporto o il divieto di conseguirlo.</p>
<p>Il differente trattamento sanzionatorio previsto per l’attività di spaccio punita dall’articolo 73, e per l’attività di uso personale punita dall’articolo 75 del Testo Unico, porta quindi a porsi il quesito sopra anticipato.</p>
<p>A quali conseguenze va incontro colui che acquista lo stupefacente e lo porta ad amici in un secondo momento per un “consumo di gruppo”?</p>
<p>Si tratta in tal caso di condotta di spaccio costituente reato ai sensi dell’articolo 73 o di mero illecito amministrativo ai sensi dell’articolo 75?</p>
<p><strong><em>La Corte di Cassazione si è espressa da tempo in materia di “consumo di gruppo” di sostanze stupefacenti.</em></strong></p>
<p>A tal riguardo occorre richiamare l’insegnamento della Corte di Cassazione, mai smentito, secondo cui &lt;&lt;<em>il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l’illecito amministrativo sanzionato dall’articolo 75</em>&gt;&gt;.</p>
<p>Ciò tuttavia a determinate condizioni.</p>
<p>Per poter essere considerato mero illecito amministrativo occorre infatti che: &lt;&lt;<em>a) l’acquirente sia uno degli assuntori; b) l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall’inizio l’identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all’acquisto</em>&gt;&gt;.</p>
<p>In mancanza anche di una sola di tali condizioni la condotta diventerebbe quindi penalmente rilevante. Si tratterebbe infatti di attività di spaccio vera e propria, punita dall’articolo 73 del Testo Unico in materia di stupefacenti.</p>
<p>Questi i principi che ha ribadito la Cassazione penale con l’ordinanza n. 20642 del 2022, così confermando l’orientamento giurisprudenziale da tempo già consolidato sul punto (Sezioni Unite n. 25401 del 2013).</p>
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		<title>Offesa in chat Whatsapp</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Domenico Di Bari]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 17:20:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penali]]></category>
		<category><![CDATA[Diffamazione whatsapp]]></category>
		<category><![CDATA[offesa chat]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>LANCIARE UN’OFFESA IN CHAT DI UN GRUPPO WHATSAPP, E’ REATO? Al riguardo è importante porre in evidenza la distinzione tra l’ingiuria e la diffamazione: in quanto la prima è un illecito civile, e la seconda, invece, è un reato. &#160; L’ingiuria precedentemente prevista dall’articolo 594 del codice penale, oggi abrogato. Come noto, l’offesa pronunciata IN [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>LANCIARE UN’OFFESA IN CHAT DI UN GRUPPO WHATSAPP, E’ REATO?</em></strong></p>
<p>Al riguardo è importante porre in evidenza la distinzione tra l’ingiuria e la diffamazione: in quanto la prima è un illecito civile, e la seconda, invece, è un reato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>L’ingiuria precedentemente prevista dall’articolo 594 del codice penale, oggi abrogato.</em></strong></p>
<p>Come noto, l’offesa pronunciata IN PRESENZA della persona offesa (cosiddetta “ingiuria”) non costituisce più reato. Questo da quando un intervento legislativo del 2016 l&#8217;ha depenalizzarla abrogando l’<a href="https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-ii/art594.html">art. 594 del codice penale</a>.</p>
<p>Oggi l’ingiuria, per effetto dello stesso intervento di depenalizzazione è stata invece convertita in un illecito civile.</p>
<p>Questo vuol dire che le vittime di ingiuria non resteranno prive di tutela per il solo fatto che non costituisce più reato. Le stesse potranno comunque seguire la strada del processo civile per richiedere un risarcimento per il danno subito dall’ingiuria ricevuta. Quest&#8217;ultima infatti non è più reato, ma è ancora un illecito civile.</p>
<p>In tale sede, il giudice civile, oltre a poter disporre il risarcimento verso la vittima, potrà condannare il responsabile al pagamento di una sanzione pecuniaria verso lo Stato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>La diffamazione prevista dall’articolo 595 del codice penale.</em></strong></p>
<p>Al contrario, ciò che costituisce ancora reato e che è dunque ancora di competenza della giurisdizione penale, consiste nell’offesa pronunciata &lt;&lt;comunicando con più persone&gt;&gt;, IN ASSENZA della <a href="https://studioavvocatodibari.it/vittima-del-reato/">persona offesa</a>.</p>
<p>Si tratta della cosiddetta “diffamazione” punita dall’<a href="https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-ii/art595.html?utm_source=internal&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=articolo&amp;utm_content=nav_art_succ_top">articolo 595 del codice penale</a>.</p>
<p>In tale caso la vittima che intenda tutelarsi dovrà sporgere querela, dando luogo ad un procedimento penale. Al termine del processo il giudice potrà disporre, oltre al risarcimento del danno, la condanna ad una pena in termini di multa o reclusione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>L’intervento della Corte di Cassazione sull’offesa lanciata in una chat di un gruppo whatsapp.</em></strong></p>
<p>La Cassazione si è posta la questione se l’offesa pronunciata su un gruppo WhatsApp dove è presente, tra gli altri, il destinatario dell’offesa, sia da considerarsi ingiuria o diffamazione.</p>
<p>I giudici di legittimità sono intervenuti recentemente ed hanno dato soluzione al quesito.</p>
<p>In particolare hanno ritenuto tale condotta punibile ai sensi dell’articolo 595, che prevede, appunto, il reato di diffamazione.</p>
<p>Per la Suprema Corte infatti, &lt;&lt;sebbene il mezzo di trasmissione/comunicazione adoperato &lt;&lt;…&gt;&gt; consenta, in astratto, (anche) al soggetto vilipeso di percepire direttamente l’offesa, il fatto che il messaggio sia diretto ad una cerchia di fruitori &lt;&lt;…&gt;&gt;, fa sì che l’addebito lesivo si collochi in una dimensione ben più ampia di quella interpersonale tra offensore ed offeso&gt;&gt;.</p>
<p>Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione Penale Sezione V con la sentenza n. 7904 del 2019.</p>
<p>Alla luce di questo intervento giurisprudenziale quindi, colui che riceva un’offesa su un gruppo whatsapp, per ottenere tutela potrà rivolgersi ad un giudice penale.</p>
<p>Questo affinchè l’autore della condotta venga perseguito per il reato di diffamazione.</p>
<p>In sede penale, il soggetto leso che si costituisca anche parte civile, potrà chiedere che il responsabile venga condannato altresì al pagamento di un risarcimento danni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://studioavvocatodibari.it/2022/03/14/offesa-in-chat-whatsapp/">Offesa in chat Whatsapp</a> proviene da <a href="https://studioavvocatodibari.it">Studio Legale - Avvocato Domenico Di Bari</a>.</p>
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